In ordine cronologico, gli articoli di legge citati nel post ‘La nuova legge apicoltura 02/2023 della Regione Marche: perchè i fiori saranno più velenosi per le nostre api’ e il testo del ‘Documento preliminare…’ del 2 febbraio 2023.
1. Legge quadro apicoltura 2012/313
Art. 4 (Disciplina dell’uso dei fitofarmaci)
Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici* per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
Questa indicazione è stata spesso letta in modo restrittivo: se la tossicità non è esplicitamente indicata in etichetta, allora non c’è divieto di utilizzo.
2. Legge Regionale 33/2012
Art. 8 (Uso di fitofarmaci)
Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi* su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
La nostra legge regionale 33
del 2012 invece era netta e decisa: la fioritura era tutelata senza fare
concessioni di sorta.
3. Legge regionale 02/2023
Art. 8 (Uso di fitofarmaci):
Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura e sulle piante spontanee e ornamentali, sia in ambiente agricolo che extra, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
b) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto alla loro trinciatura o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fiori-ture attrattive per api ed altra entomofauna pronuba;
c) in presenza di secrezioni extrafloreali di interesse mellifero[1].
2. Ogni trattamento con prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è effettuato sulla base delle informazioni contenute nell’etichetta riportata sul contenitore del prodotto impiegato, sulle re-lative schede di sicurezza e tenuto conto delle disposizioni del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che isti-tuisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi).
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni agricole e la Commissione apistica regionale, può in-dividuare le zone di rispetto intorno alle aree di rile-vante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono ulteriormente limitati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario definendo anche tempi e ambito di applicazione della limitazione.
4. Tutti gli episodi di mortalità, moria o di spopolamento degli alveari sono tempestivamente segna-lati al Servizio veterinario competente per territorio, il quale anche in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico e con Marche Agricoltura Pesca svolge tempestivamente i campionamenti, le relative indagini e tutti gli accertamenti opportuni e necessari finalizzati ad individuarne le cause.
4. Documento preliminare… 2 febbraio 2023
[1] La nuova legge ha opportunamente esteso il divieto di trattamenti con fitofarmaci insetticidi e acaricidi sulle melate, un passo nella giusta direzione.
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